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Le novità per le configurazioni di autoconsumo nel decreto MASE maggio 2025

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha pubblicato il 16 maggio il decreto che modifica i requisiti per l’accesso ai contributi del PNRR per le configurazioni di autoconsumo diffuso

Assumendo che la Corte dei conti approvi il decreto, facciamo il punto della situazione alla luce delle principali novità introdotte

CHI PUÒ DIVENTARE MEMBRO E PARTECIPARE ALLA GOVERNANCE DI UNA CER

Secondo quanto stabilito dal D.L. 28 febbraio 2025 n. 19:

“La comunità è un soggetto di diritto autonomo i cui soci o membri possono essere persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l’edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale, nonché le amministrazioni locali individuate nell’elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.”

Quelle che seguono sono invece le modifiche introdotte dal decreto del MASE. Tali disposizioni sono retroattive e si applicano anche ai progetti presentati in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto, secondo quanto stabiliranno le regole operative che saranno modificate dal GSE entro cinque giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso.

PNRR: CHI PUÒ ACCEDERE AL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL 40%

I membri delle Comunità Energetiche Rinnovabili e dei Gruppi di Autoconsumo Collettivo che realizzano nuovi impianti con potenza < 1 MWp nei Comuni con popolazione fino a 50000 abitanti potranno accedere al contributo in conto capitale del 40%.

I lavori di realizzazione degli impianti di produzione devono essere completati entro il 30 giugno 2026 ed entrare in esercizio entro ventiquattro mesi dalla data di completamento dei lavori e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2027.

Il decreto specifica che con “data di completamento dei lavori di realizzazione dell’impianto” si intendono “incluse le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il soggetto richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione, ove previste, così come indicato nella comunicazione di ultimazione dei lavori che il soggetto beneficiario trasmette al gestore di rete ai sensi di quanto previsto dal Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA)”.

PNRR: SPESE AMMISSIBILI E ANTICIPAZIONE

Previa richiesta dei beneficiari, il GSE può erogare un’anticipazione fino al 30% del contributo (che in precedenza si fermava al 10%) mentre il saldo sarà erogato al completamento dei lavori, secondo la nuova definizione, sulla base della richiesta di rimborso presentata dal beneficiario.

Ad eccezione delle spese ammissibili elencate nell’Allegato 2, propedeutiche alla presentazione della domanda e che non costituiscono avvio dei lavori, le spese devono essere sostenute dopo l’avvio dei lavori, pena la loro inammissibilità.

Sono ammesse solo le spese quietanzate entro il 30 giugno 2026.

ACCESSO AGLI INCENTIVI PER CER E GRUPPI DI AUTOCONSUMO COLLETTIVO: DEROGA ESTESA ANCHE ALLE PERSONE FISICHE

Nel valorizzare il contingente disponibile per gli incentivi (potenza incentivata pari a 5 GW), il GSE tiene conto della potenza allocata per i progetti PNRR e della tempistica per il completamento dei lavori degli impianti e non più della loro entrata in esercizio.

Estesa alle persone fisiche la deroga dell’applicazione del fattore di riduzione dell’incentivo per energia condivisa da impianti che hanno beneficiato del contributo PNRR. Erano già esentati i punti di prelievo nella titolarità di enti territoriali, enti religiosi, enti del terzo settore e della protezione ambientale.

Non ha avuto seguito, infine, la proposta di estendere l’accesso al PNRR anche ai Consumatori individuali a distanza.